Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati e costretti al lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori del Terzo Reich dallo stesso occupati militarmente.
      2. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, nonché ai familiari dei deceduti in prigionia o successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia d'onore.
      3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data del 15 febbraio 1999 è corrisposto un indennizzo in denaro, a carattere simbolico, pari a 500 euro, da corrisposto in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.